L’operazione di cessione del credito risulta essere per le imprese, che vantano crediti fiscali con la Pubblica Amministrazione, una soluzione alternativa, capace di portare con costi relativamente contenuti liquidità nelle casse dell’azienda.
Sono gli articolo 1260 e seguenti del Codice civile a disciplinare la cessione del credito che può essere effettuata sia a titolo gratuito che a titolo oneroso “[…] purché non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
A livello giuridico si tratta di un negozio consensuale ad efficacia reale che si perfeziona per effetto del consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario. Non è necessario, invece, il consenso del debitore.
Dal punto di vista fiscale, invece, per quanto concerne la cessione del credito IVA, la disciplina di riferimento risulta essere il Decreto Legge 70/1988 e in particolar modo l’articolo 5 comma 4-ter che sancisce la cedibilità del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale.
L’articolo che riporta nello specifico che “[…] in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate […]” prevede quindi che possano essere oggetto di cessione esclusivamente i crediti IVA risultanti da dichiarazione annuale.
Dal 1° gennaio 2020 però, a seguito della recente modifica della disciplina ad opera dell’articolo 12 sexies del Decreto Crescita (D.L.34/2019), è possibile cedere anche il credito IVA infrannuale, maturato in sede di liquidazione IVA trimestrale.
In entrambi i casi, condizione preliminare alla cessione del credito è che il cedente ne abbia chiesto il rimborso all'Amministrazione Finanziaria attraverso la presentazione della dichiarazione Iva.
Occorrerà quindi, da parte del cedente, compilare il rigo VX4 – campo 1 con indicazione dell’importo chiesto a rimborso, ed il campo 2 con indicazione della quota per la quale si intende (eventualmente) utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’Agente della riscossione.
La disciplina prevede una precisa procedura da seguire. È necessario che la cessione avvenga attraverso atto pubblico o scrittura privata, autenticata dal notaio e depositata presso l’ente competente e l’agente della riscossione; mentre, nel contratto di cessione devono risultare chiaramente: le parti contraenti; l’oggetto del contratto; l’importo del credito ceduto; l’obbligo di notifica della cessione al debitore ceduto.
A seguito della notifica dell’operazione all’Amministrazione Finanziaria, l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate potrà erogare il rimborso al soggetto cessionario.
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